1 Tgi che vul importar u exportar cellas embrionalas da basa, basegna ina permissiun da l’uffizi federal.
2 La magasinaziun en in deposit da la duana vala sco import.
3 La permissiun d’import vegn concedida, sche:
4 La permissiun d’export vegn concedida, sche las cundiziuns per l’utilisaziun da las cellas embrionalas da basa èn equivalentas en il pajais da destinaziun sco quellas en questa lescha.
1 Chi intende importare o esportare cellule staminali embrionali necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio.
2 Il collocamento in un deposito doganale è considerato come importazione.
3 L’autorizzazione per l’importazione è rilasciata se:
4 L’autorizzazione per l’esportazione è rilasciata se le condizioni per l’utilizzazione delle cellule staminali embrionali nel Paese destinatario sono equivalenti a quelle previste dalla presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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