1 Sch’il rapport davart in eveniment public en Svizra è restrenschì tras cunvegnas d’exclusivitad, ha mintga emettur da programs interessà il dretg da rapportar curtamain en moda actuala e confurma a las medias davart quest eveniment.
2 L’organisatur d’in eveniment public e l’emettur da programs che possedan dretgs d’emprima diffusiun u dretgs d’exclusivitad, èn obligads da dar a mintga emettur da programs interessà la pussaivladad da rapportar curtamain.
3 Els dattan als emetturs da programs interessads:
4 Il UFCOM po intimar ils organisaturs d’in eveniment public ed ils emetturs da programs che possedan dretgs d’emprima diffusiun u dretgs d’exclusivitad renviond a l’artitgel 90, da prender mesiras adequatas per garantir il dretg da rapportar curtamain.
1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d’esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d’attualità dell’avvenimento in una forma mediatica confacente.
2 L’organizzatore di un avvenimento pubblico e l’emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell’avvenimento.
3 Essi danno alle emittenti interessate:
4 L’UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all’articolo 90.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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