Ils chantuns pon prevair taxas per la recepziun da programs da radio e televisiun che vegnan derasads sin via terrestra e senza fil, e quai sin basa d’in mandat da distribuziun public.
76 Abolì tras la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014, cun effect dapi il 1. da fan. 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
I Cantoni possono prevedere tasse per la ricezione di programmi radiotelevisivi diffusi via etere in base a un mandato di distribuzione pubblico.
73 Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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