1 Il Cussegl federal po delegar l’incassament da la taxa da chasadas e las incumbensas che resultan en quest connex ad in organ d’incassament ordaifer l’administraziun federala. La legislaziun davart las acquisiziuns publicas è applitgabla.
2 Il UFCOM surveglia l’organ d’incassament.
1 Il Consiglio federale può affidare a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale la riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività nonché i relativi compiti. È applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici.
2 L’UFCOM esercita la vigilanza sull’organo di riscossione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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