784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 69d Incassament da la taxa da chasadas

1 Il Cussegl federal po delegar l’incassament da la taxa da chasadas e las incumbensas che resultan en quest connex ad in organ d’incassament ordaifer l’administraziun federala. La legislaziun davart las acquisiziuns publicas è applitgabla.

2 Il UFCOM surveglia l’organ d’incassament.

Art. 69d Riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

1 Il Consiglio federale può affidare a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale la riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività nonché i relativi compiti. È applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici.

2 L’UFCOM esercita la vigilanza sull’organo di riscossione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.