1 Per mintga chasada collectiva sto vegnir pajada ina taxa da la medema autezza.
2 La definiziun da la chasada collectiva sa drizza tenor la legislaziun davart l’armonisaziun dals registers.
3 La taxa sto vegnir pajada da l’instituziun da dretg privat u public ch’è responsabla per la chasada collectiva.
1 Il canone radiotelevisivo è di importo uguale per tutte le collettività.
2 La nozione di collettività è definita secondo la legislazione sull’armonizzazione dei registri.
3 L’ente di diritto privato o pubblico responsabile di una collettività risponde del pagamento del canone.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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