1 Sch’in emettur da programs che ha ina concessiun cun dretg d’ina part da la taxa tenor l’artitgel 38 alinea 1 litera a vegn engrevgià cun custs supplementars per derasar ses program da radio sin via terrestra e senza fil en ina regiun muntagnarda, al paja il UFCOM ina contribuziun.
2 Il Cussegl federal regla las premissas ed ils criteris da calculaziun, tenor ils quals il UFCOM paja las contribuziuns.
1 L’UFCOM accorda un contributo a un’emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari.
2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali l’UFCOM accorda i contributi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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