1 Ils organs necessaris èn la radunanza generala, il cussegl d’administraziun, il post da revisiun e la direcziun.
2 Sche questa lescha na dispona betg autramain, valan las disposiziuns dal dretg d’aczias tenor il senn per la regulaziun statutara dals dretgs, da las obligaziuns e da las responsabladads dals organs da la SSR.
1 La SSR dispone obbligatoriamente dei seguenti organi: assemblea generale, consiglio d’amministrazione, ufficio di revisione e direzione.
2 Salvo diversa disposizione della presente legge, alla disciplina statutaria dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità degli organi della SSR si applicano per analogia le disposizioni del diritto in materia di società anonima.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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