784.40 Lescha federala dals 24 da mars 2006 davart radio e televisiun (LRTV)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 3

Tgi che vul emetter in program svizzer, sto:

a.
annunziar quai ordavant a l’Uffizi federal da communicaziun (UFCOM); u
b.
avair ina concessiun tenor questa lescha.

8 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 26 da sett. 2014, en vigur dapi il 1. da fan. 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).

Art. 3

Chi intende emettere un programma svizzero deve:

a.
notificarlo previamente all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure
b.
disporre di una concessione secondo la presente legge.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.