Las concessiuns existentas per la diffusiun senza fil da programs da radio e televisiun tenor l’artitgel 43 LRTV 1991127 (concessiuns da rediffusiun) restan valaivlas fin che lur possessur survegn ina concessiun da radiocommunicaziun e da servetschs da telecommunicaziun tenor ils artitgels 4 ss. respectivamain tenor ils artitgels 22 ss. LTC128, il pli ditg dentant fin 2 onns suenter l’entrada en vigur da la lescha.
Le concessioni per la ridiffusione senza filo di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 43 LRTV 1991125 (concessioni di ridiffusione) rimangono valide sino a quando il loro titolare riceve una concessione di radiocomunicazione e di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. o gli articoli 22 segg. LTC126, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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