1 Las concessiuns existentas per l’ulteriura diffusiun da programs da radio e televisiun sur lingias tenor l’artitgel 39 LRTV 1991125 (concessiuns da lingias) restan valaivlas fin che lur possessurs survegnan ina concessiun da servetsch da telecommunicaziun tenor ils artitgels 4 ss. LTC126, il pli ditg dentant fin 2 onns suenter l’entrada en vigur da questa lescha.
2 Ils concessiunaris da lingias èn suttamess vinavant a:
3 Las obligaziuns d’in concessiunari da lingias tenor l’alinea 2 fineschan, uschespert che la diffusiun dals programs registrads là sur lingias (tenor ils art. 59 e 60) en la zona dal concessiunari è sclerida cun vigur legala, il pli tard dentant suenter 5 onns.
1 Le concessioni per la ridiffusione su linea di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 39 LRTV 1991123 (concessioni per l’utilizzo di linee) rimangono valide sino a quando i loro titolari ricevono una concessione di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. LTC124, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 I titolari di una concessione per l’utilizzo di linee sottostanno a:
3 Gli obblighi che incombono al titolare di una concessione per l’utilizzo di linee secondo il capoverso 2 terminano non appena la diffusione di tali programmi su linea (secondo gli art. 59 e 60) nella sua zona di copertura è stata dichiarata definitivamente valida, ma al più tardi dopo cinque anni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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