1 Questa lescha regla l’emissiun, la preparaziun, la transmissiun e la recepziun da programs da radio e televisiun. Tant enavant che questa lescha na prevesa nagut auter, sa drizza la transmissiun da programs cun agid da la tecnica da telecommunicaziun tenor la Lescha da telecommunicaziun dals 30 d’avrigl 19973 (LTC).
2 A la lescha n’èn betg suttamessas purschidas d’ina pitschna impurtanza publicistica. Il Cussegl federal fixescha ils criteris.
1 La presente legge disciplina l’emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi). Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC).
2 La presente legge non è applicabile alle offerte che hanno una portata editoriale limitata. Il Consiglio federale definisce i criteri.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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