1 La Posta inoltrescha las calculaziuns dals custs nets tenor ils artitgels 49 e 50 e la cumprova che las directivas per la gulivaziun dals custs nets sajan observadas tenor l’artitgel 51 a la PostCom mintga onn fin ils 31 da mars.
2 La PostCom è responsabla per l’approvaziun.
1 Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom i calcoli dei costi netti secondo gli articoli 49 e 50 e la prova del rispetto dei requisiti per la compensazione dei costi netti secondo l’articolo 51.
2 Spetta alla PostCom approvare i calcoli.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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