783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 48 Scumond d’in subvenziunament traversal

1 Scumandà en il senn da l’artitgel 19 alinea 1 LPO è in subvenziunament traversal, sche:

a.
il retgav da la svieuta d’in tschert servetsch che vegn purschì ordaifer il provediment da basa na basta betg per cuvrir ils custs incrementals da quest servetsch; e
b.
en il servetsch reservà è avant maun in servetsch u in entir sectur d’interpresa, dal qual il retgav da la svieuta surpassa ses custs unics.

2 Quest scumond d’in subvenziunament traversal vala per la Posta e per las societads da la gruppa Posta.

Art. 48 Divieto di sovvenzionamento trasversale

1 Ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LPO il sovvenzionamento trasversale è vietato, se:

a.
la cifra d’affari realizzata con una determinata prestazione non inclusa nel servizio universale non è sufficiente per coprire i costi incrementali di tale prestazione; e
b.
la cifra d’affari realizzata con una prestazione o con un intero settore aziendale facente parte del servizio riservato supera i costi unici di tale prestazione o settore.

2 Il divieto di sovvenzionamento trasversale si applica alla Posta e alle società del gruppo Posta.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.