1 La PostFinance po excluder clients da duvrar ils servetschs da pajament tenor l’artitgel 43, sche:
2 Ella designescha en sias cundiziuns da fatschenta generalas ils cas, nua che l’utilisaziun dals servetschs da pajament vegn excludida.
37 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 18 da sett. 2020, en vigur dapi il 1. da schan. 2021 (AS 2020 4125).
1 PostFinance può precludere a determinati clienti la fruizione delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all’articolo 43, se:
2 Nelle proprie condizioni generali PostFinance specifica i casi che danno luogo alla preclusione delle prestazioni.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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