1 Cun las organisaziuns tenor l’artitgel 39 fa la Posta contracts davart l’utilisaziun dal retgav da la svieuta da la vendita da las marcas postalas spezialas.
2 En ils contracts sto vegnir reglada l’autezza da la contribuziun a l’organisaziun respectiva.
3 Per approvar ils contracts è cumpetent il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC).
1 La Posta stipula con le organizzazioni di cui all’articolo 39 contratti concernenti l’impiego dei ricavi realizzati con la vendita dei francobolli speciali.
2 Nei contratti va stabilito l’importo destinato all’organizzazione.
3 Spetta al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) approvare i contratti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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