1 Sche la PostCom ordinescha da concluder ina cunvegna d’access, sa cumpona l’indemnisaziun per ils servetschs tenor l’artitgel 18 alinea 1:
2 Ils custs tenor l’alinea 1 literas a e b vegnan fixads sin basa da la calculaziun dals custs da la gestiunaria da l’indriz da chaschas postalas.
1 Se la PostCom dispone la conclusione di un accordo sull’accesso all’impianto di caselle postali, la remunerazione delle prestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 1 si compone:
2 I costi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono determinati in base alla contabilità del gestore dell’impianto di caselle postali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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