721.100.1 Ordinaziun dals 2 da november 1994 davart la correcziun dals curs d'aua (OCCA)

721.100.1 Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

Art. 28 Aboliziun dal dretg vertent

L’Ordinaziun executiva dals 8 da mars 187946 tar la Lescha federala dals 22 da zercladur 1877 davart la polizia da construcziuns idraulicas autalpinas vegn abolida.

46 [BS 4 935; AS 1985 685 cifra I 7, 1979 3 agiunta 2]

Art. 28 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento d’esecuzione dell’8 marzo 187946 per la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è abrogato.

46 [RU 1979 3, 1985 685 n. I 17 all. n. 2]

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.