1 Tar auas interchantunalas coordineschan ils chantuns las mesiras e sa cunvegnan davart la repartiziun dals custs.
2 Sch’ils chantuns na pon betg sa cunvegnir davart las mesiras necessarias u davart la repartiziun dals custs, decida il Cussegl federal.
1 I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese.
2 Se un’intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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