1 Ils chantuns garanteschan la protecziun cunter aua gronda en emprima lingia tras mesiras da mantegniment e da la planisaziun dal territori.
2 Sche quai na basta betg, ston vegnir prendidas mesiras sco rempars, arginaziuns, correcziuns, indrizs per retegnair la glera e l’aua gronda sco er tut las ulteriuras mesiras che impedeschan moviments dal terren.
3 Questas mesiras ston vegnir giuditgadas ensemen cun quellas d’auters secturs, globalmain ed en lur interacziun.
1 I Cantoni garantiscono la protezione contro le piene in primo luogo tramite lavori di manutenzione e misure pianificatorie.
2 Non bastando tali misure, si eseguiranno correzioni, arginature, ripari, bacini di raccolta e di ritenzione, nonché altri lavori atti a prevenire i movimenti del terreno.
3 Ogni intervento dev’essere valutato globalmente e nel suo interagire con misure simili, dipendenti da altri ambiti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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