La protecziun giuridica sa drizza tenor las disposiziuns generalas da la giurisdicziun federala.11
11 Versiun tenor la cifra 66 da l’agiunta da la LF dals 17 da zer. 2005 davart il TAF, en vigur dapi il 1. da schan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).
La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
11 Nuovo testo giusta l’all. n. 66 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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