1 Tenor l’artitgel 14 alinea 1 litera a da la lescha limitescha l’autoritad che conceda las permissiuns da construcziun la sistida sin maximalmain 2 onns. Ella po prolungar la durada excepziunalmain a fin 2 onns, sche motivs plausibels giustifitgeschan quai.
2 In’ulteriura prolungaziun è admissibla, sche las premissas tenor l’artitgel 9 èn ademplidas.
1 L’autorità preposta alle autorizzazioni edilizie limita le sospensioni secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a LASec al massimo a due anni. Eccezionalmente, essa può prorogare tale durata di al massimo due anni se motivi validi lo giustificano.
2 Un’ulteriore continuazione della sospensione è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 9.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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