1 En vischnancas, en las qualas la quota d’abitaziuns secundaras tenor l’artitgel 5 è pli gronda che 20 pertschient, na dastgan vegnir permessas naginas novas abitaziuns secundaras. Sche questa quota è sut 20 pertschient e sche la concessiun d’ina permissiun da construcziun avess per consequenza che la quota d’abitaziuns secundaras en questa vischnanca surpassass ils 20 pertschient, na dastga la permissiun betg vegnir dada.
2 Resalvada resta la construcziun da novas abitaziuns tenor l’artitgel 7 alinea 1 litera b e tenor l’artitgel 8, 9, 26 u 27.
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie determinata secondo l’articolo 5 supera il 20 per cento non possono essere autorizzate nuove abitazioni secondarie. Se in un Comune la quota di abitazioni secondarie è inferiore al 20 per cento e il rilascio di un’autorizzazione edilizia comporterebbe l’aumento di tale quota ad oltre il 20 per cento, l’autorizzazione non può essere rilasciata.
2 È fatta salva la realizzazione di nuove abitazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e agli articoli 8, 9, 26 o 27.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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