1 En cas da basegn fixeschan ils chantuns en il plan directiv mesiras per promover ina meglra occupaziun da las abitaziuns secundaras sco er per promover l’hotellaria ed emprimas abitaziuns favuraivlas.
2 Els pon decretar prescripziuns che restrenschan pli fitg che questa lescha la construcziun e l’utilisaziun d’abitaziuns.
1 Se del caso, i Cantoni stabiliscono, nel loro piano direttore, misure atte a favorire un migliore tasso di occupazione delle abitazioni secondarie nonché a promuovere l’industria alberghiera e un’offerta di abitazioni primarie a prezzi moderati.
2 I Cantoni possono emanare prescrizioni che limitano la realizzazione e l’uso delle abitazioni in modo più severo rispetto alla presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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