Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas, nun che la lescha decleria ils chantuns sco cumpetents per far quai.
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione per quanto la legge non attribuisca la competenza ai Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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