Edifizis e stabiliments ch’èn destinads a tegnair animals e ch’èn en la proprietad exclusiva d’ina persuna natirala pon vegnir construids cuminaivlamain per plirs manaschis:
38 Versiun tenor la cifra III da l’O dals 26 da nov. 2003, en vigur dapi il 1. da schan. 2004 (AS 2003 4873).
Gli edifici e gli impianti per la tenuta di animali, di proprietà esclusiva di una persona fisica, possono essere costruiti in comune per più aziende se:
38 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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