700.1 Ordinaziun dals 28 da zercladur 2000 davart la planisaziun dal territori (OPT)

700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)

Art. 33

Per mantegnair abitadis pitschens ordaifer la zona da construcziun pon vegnir determinadas zonas spezialas tenor l’artitgel 18 LPT, p.ex. zonas d’aclauns u zonas da mantegniment, sche la charta u il text dal plan directiv chantunal (art. 8 LPT) prevesa quai.

Art. 33

Zone speciali giusta l’articolo 18 LPT, quali per esempio zone di casali o degne di essere conservate, possono essere designate per la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili, ove il piano direttore cantonale (art. 8 LPT) lo preveda nella rappresentazione grafica o nel testo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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