Per mantegnair abitadis pitschens ordaifer la zona da construcziun pon vegnir determinadas zonas spezialas tenor l’artitgel 18 LPT, p.ex. zonas d’aclauns u zonas da mantegniment, sche la charta u il text dal plan directiv chantunal (art. 8 LPT) prevesa quai.
Zone speciali giusta l’articolo 18 LPT, quali per esempio zone di casali o degne di essere conservate, possono essere designate per la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili, ove il piano direttore cantonale (art. 8 LPT) lo preveda nella rappresentazione grafica o nel testo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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