1 Il chantun, ils chantuns vischins ed ils servetschs federals pon dumandar da tut temp il DATEC da realisar la procedura da rectificaziun (art. 7 al. 2 ed art. 12 LPT).
2 Il DATEC surdat la dumonda al Cussegl federal e propona, tgi che duai sa participar a la tractativa da reconciliaziun e co ch’igl è da proceder.
3 Sch’i na dat nagina reconciliaziun, suttametta il DATEC al Cussegl federal ina proposta da decisiun (art. 12 al. 3 LPT).
1 Il Cantone, i Cantoni limitrofi e i servizi federali possono ognora chiedere al DATEC di esperire la procedura di conciliazione (art. 7 cpv. 2 e art. 12 LPT).
2 Il DATEC inoltra l’istanza al Consiglio federale indicando chi dovrebbe partecipare alla procedura e le modalità d’attuazione.
3 Ove non si giunga a un’intesa, il DATEC sottopone al Consiglio federale una proposta di decisione (art. 12 cpv. 3 LPT).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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