1 Il Cussegl federal po nominar cumissiuns d’examen che organiseschan examens da persunas che adempleschan funcziuns en connex cun l’execuziun da questa lescha.
2 Las cumissiuns d’examen communitgeschan ils resultats dals examens en furma d’ina disposiziun.
3 Il Cussegl federal po delegar als chantuns l’organisaziun dals examens.
61 Integrà tras la cifra I da la LF dals 15 da zer. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che esercitano funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
2 Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.
3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare tali esami.
61 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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