Ils chantuns installeschan mintgamai in post spezialisà che stat sut la responsabladad da la veterinaria chantunala u dal veterinari chantunal; in post ch’è adattà per garantir l’execuziun da questa lescha u da las prescripziuns ch’èn vegnidas decretadas sin basa dad ella.
Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l’esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.