1 Cunter disposiziuns da las autoritads chantunalas concernent experiments cun animals ha l’UFV ils meds legals dal dretg chantunal e federal.
2 Las autoritads chantunalas communitgeschan lur decisiuns immediatamain a l’UFV.
32 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 15 da zer. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
1 Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall’USAV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.
2 Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all’USAV.
32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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