1
2
3 Il Cussegl federal fixescha las ulteriuras pretensiuns a l’execuziun dals experiments.
1 È lecito infliggere dolori, sofferenze o lesioni all’animale o porlo in stato d’ansietà soltanto se inevitabile per lo scopo dell’esperimento.
2 Esperimenti su animali più evoluti si possono eseguire soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con animali meno evoluti e non sono disponibili adeguati metodi alternativi.
3 Il Consiglio federale definisce le altre esigenze in materia di svolgimento degli esperimenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.