1 Il commerzi professiunal cun animals e l’utilisaziun d’animals vivs per far reclama dovran ina permissiun.
2 Il Cussegl federal po declerar occurrenzas surregiunalas cun animals sco suttamessas a l’obligaziun d’annunzia e po dumandar ina permissiun.
18 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 15 da zer. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
1 Il commercio professionale di animali e l’utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un’autorizzazione.
2 Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all’obbligo di annuncio o di autorizzazione.
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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