1 La designaziun dals biotops d’impurtanza naziunala sco er la denominaziun da las finamiras da protecziun e la fixaziun dals termins per ordinar las mesiras da protecziun tenor l’artitgel 18a LPNP vegnan regladas en ordinaziuns spezialas (inventaris).
2 Ils inventaris n’èn betg definitivs; els ston vegnir examinads ed actualisads regularmain.
1 La designazione dei biotopi d’importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l’articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).
2 Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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