La protecziun da la flora e da la fauna indigena duai sche pussaivel vegnir cuntanschida tras in’utilisaziun agricula e forestala adequata da lur spazis da viver (biotops). Questa incumbensa premetta ina collavuraziun tranter ils organs spezialisads da l’agricultura e da la selvicultura, da la protecziun da la natira e da la patria, da la protecziun da l’ambient sco er da la planisaziun dal territori.
38 Versiun tenor la cifra I 2 da la O dals 28 da schan. 2015 davart adattaziuns d’ordinaziuns en il sectur da l’ambient, en spezial concernent las cunvegnas da program per la perioda 2016–2019, en vigur dapi il 1. da mars 2015 (AS 2015 427).
La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell’agricoltura e dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio.
38 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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