1 Il Cussegl federal po far dependent l’access a resursas geneticas en Svizra d’ina annunzia u d’ina permissiun sco er supplementarmain d’ina cunvegna che regla l’utilisaziun da las resursas geneticas e la repartiziun dals avantatgs che resultan da quai.
2 La Confederaziun po sustegnair il mantegniment e l’utilisaziun persistenta da las resursas geneticas.
1 Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un’autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.
2 La Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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