451 Lescha federala dal 1. da fanadur 1966 davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 23q

1 Il Cussegl federal po far dependent l’access a resursas geneticas en Svizra d’ina annunzia u d’ina permissiun sco er supplementarmain d’ina cunvegna che regla l’utilisaziun da las resursas geneticas e la repartiziun dals avantatgs che resultan da quai.

2 La Confederaziun po sustegnair il mantegniment e l’utilisaziun persistenta da las resursas geneticas.

Art. 23q

1 Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un’autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

2 La Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.