451 Lescha federala dal 1. da fanadur 1966 davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 23p

Ils artitgels 23n e 23o valan er per enconuschientschas tradiziunalas da cuminanzas indigenas e domiciliadas al lieu che sa refereschan a resursas geneticas, nun che questas enconuschientschas tradiziunalas sajan gia accessiblas libramain a la publicitad.

Art. 23p

Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e detenute dalle comunità indigene e locali, per quanto tali conoscenze non siano già di dominio pubblico.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.