Ils artitgels 23n e 23o valan er per enconuschientschas tradiziunalas da cuminanzas indigenas e domiciliadas al lieu che sa refereschan a resursas geneticas, nun che questas enconuschientschas tradiziunalas sajan gia accessiblas libramain a la publicitad.
Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e detenute dalle comunità indigene e locali, per quanto tali conoscenze non siano già di dominio pubblico.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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