1 Per il parc naziunal existent en il chantun Grischun vala la Lescha dals 19 da december 198077 davart il Parc naziunal.
2 La Confederaziun po conceder a la fundaziun «Parc naziunal svizzer» il label da parc gia avant in eventual engrondiment cun ina zona periferica tenor l’artitgel 23f alinea 3 litera b.
3 Ses eventual engrondiment cun ina zona periferica vegn promovì tenor l’artitgel 23k.
1 Al parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 198078 sul Parco nazionale.
2 La Confederazione può conferire il marchio Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell’eventuale ampliamento con una zona periferica secondo l’articolo 23f capoverso 3 lettera b.
3 L’eventuale ampliamento del parco con una zona periferica è incentivato sulla base dell’articolo 23k.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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