451 Lescha federala dal 1. da fanadur 1966 davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 23g

1 In parc natiral regiunal è in territori pli grond, populà per part, ch’è caracterisà spezialmain da particularitads da sia natira e da sia cuntrada cultivada e dal qual ils edifizis e stabiliments s’integreschan en il maletg da la cuntrada ed en il maletg dals lieus.

2 En il parc natiral regiunal vegn:

a.
mantegnida ed augmentada la qualitad da la natira e da la cuntrada;
b.
rinforzada l’economia che vegn exequida en moda persistenta e promovida la commerzialisaziun da ses products e da ses servetschs.

Art. 23g

1 Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, che si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo.

2 Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:

a.
salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio;
b.
rafforzare le attività economiche orientate allo sviluppo sostenibile ivi esercitate e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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