451 Lescha federala dal 1. da fanadur 1966 davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 23f

1 In parc naziunal è in territori pli grond che porscha spazis da viver intacts a la fauna ed a la flora indigena e che serva al svilup natiral da la cuntrada.

2 En quest rom serva el er:

a.
a la recreaziun;
b.
a l’educaziun ambientala;
c.
a la perscrutaziun scientifica, en spezial da la flora e da la fauna indigena sco er dal svilup natiral da la cuntrada.

3 El sa cumpona:

a.
d’ina zona centrala, en la quala la natira vegn surlaschada a sasezza ed a la quala la publicitad ha mo in access limità;
b.
d’ina zona periferica, en la quala la cuntrada da cultura vegn cultivada en ina moda che respecta la natira ed è protegida cunter intervenziuns dischavantagiusas.

Art. 23f

1 Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.

2 Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:

a.
per scopi ricreativi;
b.
ai fini dell’educazione ambientale;
c.
ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene, nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

Un parco nazionale è costituito da:

a.
una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
b.
una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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