Il Cussegl federal definescha ils cas, en ils quals ina cumissiun po far – cun il consentiment dal chantun – expertisas, saja quai da sai anor u sin dumonda da terzas persunas.
54 Integrà tras la cifra I da la LF dals 24 da mars 1995, en vigur dapi il 1. da favr. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).
Il Consiglio federale fissa i casi nei quali la commissione competente può effettuare una perizia di propria iniziativa o a richiesta di terzi, previo consenso dell’autorità cantonale competente.
55 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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