Sch’in object n’è pli degn da vegnir protegì, po la contribuziun pajada vegnir pretendida enavos dal tuttafatg u per part.
53 Versiun tenor la cifra 9 da l’agiunta da la Lescha da subvenziuns dals 5 d’oct. 1990, en vigur dapi il 1. d’avr. 1991 (AS 1991 857; BBl 1987 I 369).
Se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi concessi.
54 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.