1 La Confederaziun po pajar contribuziuns:
2 Sche quai è en l’interess naziunal, po ella realisar sezza talas activitads u las laschar realisar sin agens custs.
44 Integrà tras la cifra I da la LF dals 24 da mars 1995, en vigur dapi il 1. da favr. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).
1 La Confederazione può accordare sussidi per:
2 La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l’interesse nazionale lo richiede.
44 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
45 Nuovo testo giusta l’all. n. 19 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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