La Confederaziun po pajar contribuziuns als custs d’organisaziuns da la protecziun da la natira, da la protecziun da la patria e da la tgira da monuments d’impurtanza naziunala per lur activitads ch’èn d’interess public.
43 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 24 da mars 1995, en vigur dapi il 1. da favr. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).
La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici aventi un’importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell’interesse pubblico.
43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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