1 Ils chantuns han il dretg da far recurs cunter disposiziuns d’autoritads federalas tenor l’artitgel 12 alinea 1.
2 L’uffizi federal cumpetent ha il dretg da far recurs cunter disposiziuns chantunalas tenor l’artitgel 12 alinea 1; el po applitgar ils meds legals dal dretg federal e dal dretg chantunal.
39 Integrà tras la cifra II 1 da la LF dals 20 da dec. 2006, en vigur dapi il 1. da fan. 2007 (AS 2007 2701; BBl 2005 5351 5391).
1 I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità federali conformemente all’articolo 12 capoverso 1.
2 L’Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le decisioni cantonali conformemente all’articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.
39 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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