451 Lescha federala dal 1. da fanadur 1966 davart la protecziun da la natira e da la patria (LPNP)

451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 12f

Sche l’organisaziun perda la procedura, la vegnan adossads ils custs da la procedura da recurs davant las autoritads federalas.

38 Integrà tras la cifra II 1 da la LF dals 20 da dec. 2006, en vigur dapi il 1. da fan. 2007 (AS 2007 2701; BBl 2005 5351 5391).

Art. 12f

Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico dell’organizzazione soccombente.

38 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.