Sche l’organisaziun perda la procedura, la vegnan adossads ils custs da la procedura da recurs davant las autoritads federalas.
38 Integrà tras la cifra II 1 da la LF dals 20 da dec. 2006, en vigur dapi il 1. da fan. 2007 (AS 2007 2701; BBl 2005 5351 5391).
Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico dell’organizzazione soccombente.
38 Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2005 4777 4817).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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