442.11 Ordinaziun dals 23 da november 2011 davart la promoziun da la cultura (OPCu)

442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu)

Art. 2

I vegnan sustegnids mo projects che na fan betg dependent l’access al public da l’appartegnientscha ad ina gruppa d’interess speziala.

4 Abolì tras la cifra I da l’O dals 7 da nov. 2012, cun effect dapi il 1. da schan. 2013 (AS 2012 6079).

Art. 2

Sono sostenuti soltanto i progetti che non subordinano l’accesso del pubblico all’appartenenza a un determinato gruppo d’interesse.

4 Abrogata dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6079).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.