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2 Ellas pon nominar ord lur circul giuntas per incumbensas specificas.
3 En il cas singul e cun il consentiment dal UFC pon ellas consultar ulteriuras persunas spezialisadas.
4 Per la recusaziun da commembers da las cumissiuns e da las giurias sco er da persunas spezialisadas consultadas vala l’artitgel 10 da la Lescha federala dals 20 da december 196811 davart la procedura administrativa confurm al senn.
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2 Per compiti specifici possono costituire comitati di loro membri.
3 Nel singolo caso possono, con il consenso dell’UFC, far capo ad altri specialisti.
4 Per la ricusazione dei membri delle commissioni e delle giurie nonché degli specialisti cui si è fatto capo si applica per analogia l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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