442.1 Lescha federala dals 11 da december 2009 davart la promoziun da la cultura (Lescha per promover la cultura, LPCu)

442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

Art. 23 Mesiras da sustegn

1 Per las mesiras tenor ils artitgels 9a, 10, 12–15, 16 alineas 1 e 2 litera a, 17 e 18 sco er per las mesiras d’intermediaziun che stattan en in connex direct cun quellas è cumpetent l’Uffizi federal da cultura.25

2 Per las mesiras tenor ils artitgels 11, 16 alinea 2 litera b, 19, 20 e 21 è cumpetenta la fundaziun Pro Helvetia (art. 31–45).

25 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 19 da zer. 2015, en vigur dapi il 1. da schan. 2016 (AS 2015 5587; BBl 2015 497).

Art. 23 Misure di sostegno

1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.28

2 Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31–45).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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