442.1 Lescha federala dals 11 da december 2009 davart la promoziun da la cultura (Lescha per promover la cultura, LPCu)

442.1 Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

Art. 22 Collavuraziun internaziunala

Per promover las relaziuns internaziunalas po il Cussegl federal far contracts internaziunals u da dretg privat davart:

a.
la collavuraziun culturala;
b.
la participaziun finanziala a mesiras internaziunalas per promover la cultura.

Art. 22 Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti:

a.
la collaborazione culturale;
b.
la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.