1 Las scolas da musica che vegnan sustegnidas dals chantuns u da las vischnancas prevesan per tut ils uffants e giuvenils fin a la terminaziun dal stgalim secundar II tariffas ch’èn cleramain pli bassas che las tariffas per persunas creschidas.
2 Fixond las tariffas resguardan ellas la situaziun economica dals geniturs u d’autras persunas cun obligaziuns da mantegniment sco er il basegn da scolaziun spezial da talents musicals.
21 Integrà tras la cifra I da la LF dals 19 da zer. 2015, en vigur dapi il 1. da schan. 2016 (AS 2015 5587; BBl 2015 497).
1 Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.
2 Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.
23 Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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